Permessi edilizi: arriva la proroga automatica di 36 mesi per inizio e fine lavori grazie al Milleproroghe 2025

Marcigaglia, costruzioni firmate

Tre anni di respiro in più per chi costruisce

Nel panorama normativo dell’edilizia privata, una delle novità più significative arrivava dal Decreto-Legge 21 marzo 2022, n. 21, varato per contrastare gli effetti della crisi ucraina, ma destinato ad avere un impatto diretto e molto concreto anche sui cantieri italiani. Un provvedimento tecnico, ma con ricadute importanti per imprese, privati e pubbliche amministrazioni.

Successivamente, grazie all’articolo 7 del DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202 (MILLEPROROGHE) si introduce una proroga straordinaria di ben 36 mesi — sì, avete letto bene: tre anni — per i termini di inizio e fine lavori legati a:

  • Permessi di costruire (art. 15 del DPR 380/2001)
  • SCIA edilizie
  • Autorizzazioni paesaggistiche
  • Autorizzazioni ambientali

La proroga si applica a tutti i titoli rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2024, purché i termini non siano già scaduti al momento della comunicazione dell’interessato. Quindi, attenzione: serve una comunicazione attiva per beneficiare dell’estensione.

Perché questa proroga?

Le motivazioni sono chiare: il legislatore riconosce le difficoltà causate da problemi di approvvigionamento dei materiali da costruzione e dai forti rincari registrati negli ultimi anni. Una situazione che ha reso impossibile rispettare molte scadenze, mettendo a rischio l’intero settore.

Non solo permessi: proroga anche per le lottizzazioni

Il decreto estende i 36 mesi anche alle:

  • Convenzioni di lottizzazione (art. 28 L. 1150/1942)
  • Piani attuativi e altri atti propedeutici

La proroga vale anche per quelle convenzioni che avevano già beneficiato di proroghe precedenti, come quelle previste dal Decreto “Sblocca Cantieri” o dal Decreto “Semplificazioni”.

Attenzione ai vincoli urbanistici e paesaggistici

La proroga non è automatica per tutti. Restano escluse:

  • Le situazioni in cui i titoli risultano in contrasto con nuovi strumenti urbanistici
  • Le aree soggette a vincoli paesaggistici o culturali, secondo il Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. 42/2004)

È dunque fondamentale verificare con l’ufficio tecnico comunale la compatibilità urbanistica prima di inviare la comunicazione.

Cosa deve fare il titolare del permesso?

Molto semplice: chi vuole avvalersi della proroga deve inviare una comunicazione formale al Comune, dichiarando la volontà di usufruire dell’estensione dei termini. Non è necessaria una motivazione, né una nuova istruttoria: la proroga è un diritto, se si rispettano le condizioni previste.

Conclusione

Questa proroga è un’occasione da non perdere per chi ha progetti edilizi in corso o programmati entro il 2024. Tre anni in più possono fare la differenza, soprattutto in un contesto economico e normativo complesso come quello attuale. Ma, come sempre, è fondamentale agire con precisione, comunicando in modo corretto e verificando i vincoli urbanistici.


ALLEGATO PDF ORIGINALE
TESTO DEL DECRETO-LEGGE 21 marzo 2022 , n. 21 modificato dall’articolo 7 del DECRETO-LEGGE 27 dicembre 2024, n. 202

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